tizianametitieri.net

sabato 16 marzo 2024

Plusdotazione: si può legiferare senza avere contezza dei dati della scienza e delle sue applicazioni a scuola?


Immagine dal film Gifted - Il dono del talento (2017)


Il 13 marzo nella VII Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) del Senato è stato presentato il Disegno Di Legge n. 1041 in merito alla “Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti”.

Il disegno di legge (DDL) a firma del Senatore Roberto Marti (Gruppo Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione), nella definizione di alto potenziale cognitivo e nella proposta di un “piano triennale sperimentale di attività per l’inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo” dimostra una notevole distanza dai dati della letteratura scientifica internazionale e dai programmi formativi riconosciuti dal MIM già realizzati negli ultimi anni in diverse scuole sul territorio nazionale e mirati a indirizzare strategie educative di efficacia documentata già dalla scuola dell’infanzia.

 

Nella eterogeneità delle definizioni e dei programmi di sviluppo del talento inerente ai diversi modelli teorici sviluppati in oltre un secolo di studi, si possono identificare i seguenti punti di consenso:

- la plusdotazione si riferisce a prestazioni superiori a quelle attese in base all’età e/o a un potenziale per eccellere in un particolare ambito che può riguardare un’abilità cognitiva generale e/o abilità specifiche in attività strutturate su sistemi di simboli (ad esempio, matematica, musica, lingue) e/o abilità sensomotorie (ad esempio, sport, danza, arti figurative);

- la programmazione scolastica per studenti e studentesse con plusdotazione, in base alle evidenze scientifiche disponibili, può essere suddivisa in due categorie principali, l’accelerazione e l’arricchimento;

- lo sviluppo del talento dall’infanzia all’adolescenza deve essere garantito durante il percorso scolastico da una legislazione nazionale e da risorse che garantiscano equità di accesso e di opportunità, indipendentemente dall’etnia, dal genere, dall’area geografica, dalla condizione socio-economica.

La distinzione tra plusdotazione cognitiva e alto potenziale cognitivo indica una classificazione in base a un livello intellettivo notevolmente superiore oppure lievemente superiore alla media. Nel seguito utilizzerò solo il termine plusdotazione con un’accezione generale.

 

Nel DDL n. 1041, la stima e la definizione di plusdotazione risultano arbitrarie, oltre a essere espresse in un linguaggio impreciso e stigmatizzante. Nelle prime righe si legge:

“Secondo le stime circa l’8 per cento degli studenti italiani ha un alto potenziale cognitivo. Si tratta di ragazzi con un quoziente intellettivo superiore alla media, a volte oltre 130 punti, i quali dimostrano capacità di apprendimento e curiosità intellettuale molto sviluppate”.

Queste prime righe evidenziano la rischiosa riduzione della plusdotazione a un numero, a un unico punteggio che non viene neppure chiarito (si tratta di un valore di Quoziente Intellettivo di due deviazioni standard superiore rispetto alla media) ma ne restringe e devìa l’identificazione e, soprattutto, esclude la complessità delle manifestazioni del talento e del suo sviluppo. Inoltre, non si specifica la fonte della stima indicata (”l’8%”) che è inaccurata se si seleziona esclusivamente il parametro quantitativo, dal momento che un QI di 130 o più riguarda circa il 2% della popolazione. Le stime, di fatto, variano in base alle definizioni di plusdotazione/alto potenziale dal 5% al 10% della popolazione in età scolare.

Proseguendo con la lettura del testo del DDL, benché definita “semplicistica e fuorviante”, vi si ritrova una locuzione popolare che esprime un pregiudizio e alimenta discriminazione verso bambine e bambini di talento ed è seguita dall’analoga “cosiddetti plusdotati”:

“Comunemente definiti « piccoli geni » secondo una definizione semplicistica e fuorviante, o « gifted children » in ambito internazionale; essi non vanno confusi con gli alunni molto brillanti. Gli alunni cosiddetti plusdotati sono bambine e bambini che presentano caratteristiche molto particolari i quali, malgrado le loro capacità, rischiano di manifestare un forte disagio quando si trovano inseriti in un percorso scolastico”.

La stessa locuzione è ripetuta senza virgolette poco più avanti: 

“Il fatto di essere piccoli geni può rendere tali alunni particolari tanto quanto i ragazzi che hanno invece difficoltà caratteriali o di apprendimento”.

Nei due ultimi estratti già esordisce il tema ricorrente nel documento che vede la plusdotazione legata a “forte disagio” e comparata a “difficoltà caratteriali o di apprendimento”.

Il fraintendimento di fondo è che la didattica personalizzata presupponga in tutti i casi una condizione di difficoltà individuale e non l’esigenza di adattare alcune attività, strumenti e obiettivi che sono standardizzati sulla media della popolazione studentesca alle specificità di una quota minoritaria di studenti e studentesse che mostrano peculiarità di apprendimento (ad esempio nella lettura) o profondità di ragionamento e conoscenze. Inoltre, la personalizzazione della didattica ha misure ampiamente diversificate che vanno dalla compensazione alla dispensa (nei disturbi specifici di apprendimento) oppure dall’arricchimento all’accelerazione per alcune materie (nella plusdotazione).

Questa confusione è tanto più evidente nel seguito del testo, ove si accostano la legge n. 104 del 1992 che regolamenta la figura dell’insegnante di sostegno, la legge 170 del 2010 che riconosce i disturbi di apprendimento e indirizza le apposite strategie educative e la circolare del 2012 che definisce i bisogni educativi speciali:

“Del resto, il principio di inclusione scolastica rappresenta un valore primario nell’ambito delle politiche scolastiche nazionali e si ispira ai princìpi costituzionali di eguaglianza e di pari dignità sociale di ogni cittadino. Tali princìpi sono stati attuati attraverso le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Un ulteriore passo avanti è stato compiuto dalla direttiva del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 dicembre 2012 che ha introdotto percorsi ad hoc per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES)”.

Si tratta di provvedimenti che hanno direzioni distinte, non intercambiabili, rivolti a specifici gruppi di alunne e alunni, studenti e studentesse e al soddisfacimento dei loro diritti in materia di istruzione. Nel caso specifico della plusdotazione, non è ragionevole richiamare alle disposizioni della legge n. 104, dal momento che la figura dell’insegnante di sostegno è controindicata nelle situazioni in cui sia manifesto il disadattamento di un’alunna o di uno studente alle richieste del programma didattico standard e questo abbia un impatto funzionale nella vita quotidiana (ad esempio, con il rifiuto di andare a scuola). Bambine/i e ragazze/i con plusdotazione sono prevalentemente ben adattate/i ma spesso si trovano ad affrontare la mancata corrispondenza tra le proprie abilità e le risposte della scuola e il mancato confronto con veri pari in classe, soprattutto in contesti poco stimolanti.

Nel successivo riferimento alla nota ministeriale del 2019, presente nel DDL, oltre al perpetuarsi della confusione sui bisogni e sulle strategie, fa capolino un preoccupante riferimento agli stili di apprendimento che alla prova dei fatti sono un argomento privo di validità scientifica:

“con la successiva nota n. 562 del 3 aprile 2019, il Ministero medesimo ha ritenuto corretta l’inclusione delle alunne e degli alunni con alto potenziale cognitivo nell’ambito dei bisogni educativi speciali. Tale nota rimette alla decisione dei consigli di classe o dei team docenti della scuola primaria l’impostazione di strategie didattiche inclusive da assumere in presenza di eventuali circostanze critiche con conseguenti manifestazioni di disagio, sia a livello individuale sia di classe, valutando altresì l’eventuale opportunità di avviare un percorso di personalizzazione da formalizzare in un piano didattico personalizzato, al fine di valorizzare gli stili di apprendimento individuali e il principio di responsabilità educativa”.

Se si ritiene che la personalizzazione della didattica debba esprimersi nella valorizzazione degli stili di apprendimento allora è chiaro che ci si assume la “responsabilità educativa” di indurre a virare verso l’ambito delle pseudoscienze.

Tra le intenzioni del DDL vi è quella di “garantire l’attuazione della raccomandazione n. 1248 del Consiglio d’Europa, del 7 ottobre 1994, relativa all’educazione dei bambini plusdotati che dovrebbero poter beneficiare di condizioni adeguate di insegnamento, idonee a sviluppare completamente le loro potenzialità, nell’interesse dei bambini stessi e della società”.

Per farlo predispone 

“una sperimentazione triennale che preveda, nel primo anno, un’attività di formazione rivolta ai docenti per l’acquisizione di specifiche competenze utili, in particolare, a consentire il riconoscimento delle alunne e degli alunni con alto potenziale cognitivo nell’ambito dei percorsi scolastici e la loro valorizzazione attraverso la definizione di buone pratiche, di metodi, di tecniche e di strategie didattiche che ne favoriscano l’inclusione. Nel biennio successivo, invece, si prevede la selezione e l’attivazione dei progetti presentati dalle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione interessate a partecipare alla sperimentazione”.

Si tratta di un piano anacronistico nel merito e nel metodo. In primo luogo, ci sono già degli strumenti di screening della plusdotazione in classe ma non possono ritenersi esaustivi, dal momento che tendono a sottostimare le bambine e i/le bambini/e con genitori provenienti da paesi a basso reddito o di bassa condizione socio-economica. Il “riconoscimento” in classe da parte di insegnanti e docenti costituisce un primo stadio e ci sono già sperimentazioni effettuate in alcune regioni. Ad esso segue l’identificazione della plusdotazione effettuata da professioniste/i aventi formazione ed esperienze adeguate e che forniscono le indicazioni educative più appropriate per quel bambino o quella bambina, in quello specifico contesto scolastico.

Le strategie didattiche efficaci per gestire la plusdotazione sono note e validate, quello che manca è definire delle linee guida per la loro applicazione e per rimuovere eventuali ostacoli normativi (ad esempio, riguardo all’accelerazione). Tali strategie sono già attuate in diversi istituti di varie regioni italiane, quelli in cui dirigenti e docenti hanno scelto di investire tempo e risorse per formarsi sulla plusdotazione e per fare rete con le associazioni e le/i professioniste/i al fine di personalizzare anche la didattica per alunne e alunni con plusdotazione, per svilupparne il talento e per riarmonizzare le dinamiche della classe.

Il problema reale è che si tratta di interventi non equamente distribuiti su tutto il territorio nazionale e, pertanto, le azioni da predisporre attraverso misure legislative aggiornate e opportune risorse dovrebbero essere dirette a indirizzare tutti gli istituti verso la formazione sulla plusdotazione e la personalizzazione arricchita della didattica, a partire dalla scuola dell’infanzia.

Nello scenario attuale, se si incontrano docenti formati sulla plusdotazione e se si vive in un contesto famigliare e sociale che offre attività diversificate, sarà più probabile che il potenziale riceva un adeguato nutrimento e il talento potrà esprimersi. In assenza di tali condizioni, diventano più probabili il disadattamento e le situazioni critiche che causano disagio psicologico, problematiche comportamentali, sotto-rendimento, abbandono della scuola. A questo punto la plusdotazione può essere scambiata per un disturbo, almeno fino a quando non sia identificata e non vengano attuate le opportune indicazioni, con tutte le conseguenze psicologiche e educative del ritardo di questi interventi.

 

Per concludere, è apprezzabile che dopo un decennio di lavori intermittenti e di interesse da parte di diversi rappresentanti di governo e ministri dell’Istruzione si ritenga di dover legiferare in materia di percorsi educativi per la plusdotazione ma farlo trascurando oltre un secolo di ricerche scientifiche e diversi anni di progetti nelle scuole italiane, adottando un linguaggio inappropriato e dilazionando ulteriormente le applicazioni non è il miglior modo per assicurare l’uguaglianza nell’accesso e nelle opportunità di sviluppo del talento a scuola.

Il precedente tentativo rappresentato dal disegno di legge 180 del 2022 a firma del Senatore Zanettin e risultato del lavoro di concerto di un tavolo tecnico composto da diverse figure esperte di plusdotazione, pur migliorabile, era di gran lunga più calato nei tempi, nelle conoscenze e nelle pratiche contemporanee.

 

Il 13 marzo l’Associazione Nazionale Step-net ODV (Presidente: Dott.ssa Viviana Castelli), CTS Gifted aps (Presidente: Dott.ssa Mariasole Zurleni) e l’Associazione nazionale AISTAP E.T.S. (Presidente: Dott.ssa Anna Maria Roncoroni) hanno presentato un comunicato congiunto e tempestivo sul DDL 1041 che riporto integralmente:

“Oggi in Commissione VII del Senato è stata calendarizzata la discussione del ddl 1041 da parte del Senatore Marti, da poco presentato, insieme al ddl 180 da parte del Senatore Zanettin, già presentato nella passata legislatura e che abbiamo divulgato in un convegno da noi organizzato a Firenze a Palazzo Vecchio il 13 aprile 2019 in merito agli studenti plusdotati, presenti l’On Zanettin e l’Avv. Maulucci. Condividiamo questo comunicato con le nostre osservazioni sul ddl 1041 rilevando le criticità a nostro avviso presenti nel ddl stesso, nello spirito di dare un contributo costruttivo alla determinazione di norme adeguate al riconoscimento, all’intercettazione dei reali bisogni e alla definizione dei diritti e dei percorsi formativi degli studenti plusdotati. Da molti anni ci impegniamo concretamente per questi obiettivi, chiediamo formalmente di approvare ed emanare le linee guida e di procedere alla discussione tenendo conto delle evidenze sotto indicate e ci rendiamo disponibili ad essere consultati e a dare il nostro contributo. Invitiamo tutta la comunità educante e professionale a collaborare e i genitori a darci supporto. Il ddl non riferisce del lavoro/impegno pregresso in merito alla tematica , che già dal 2013 è stato posto all’attenzione del Parlamento e del Ministero dell’Istruzione dal nostri ente Step-net ODV e dal 2015 anche con l’altro nostro ente CTS Gifted aps ( ente accreditato al MIM per la formazione), nonché alla disseminazione che ci ha visto organizzare più di 80 convegni in tutta Italia, 6 convegni scientifici internazionali con i massimi esperti, alla ricerca-azione, ai progetti dedicati che hanno contribuito alla ricerca scientifica con dati italiani, ad una ricerca durata due anni svolta dal nostro Ente e da UNICAT di Milano che a breve verrà pubblicata , al numero elevato di scuole e docenti formati in molte regioni d’Italia, alle azioni condivise con diversi UST e USR, oltre che al lavoro svolto con il tavolo tecnico istituito nel 2018 presso il MIM (di cui facciamo parte) e che ha scritto le linee guida nazionali per il diritto allo studio e l’inclusione degli studenti plusdotati, pronte e revisionate per essere emanate e dare omogeneità di indirizzo nazionale. 1) Nella premessa viene utilizzato un linguaggio poco rigoroso e poco scientifico, come il tema serio e complesso richiede, le osservazioni poste non hanno un’evidenza scientifica e non sono supportate da una bibliografia che ne possa dare sostanza, così come invece è stato fatto nella stesura delle linee guida, i cui componenti hanno affrontato la tematica sia dal punto di vista di inquadramento teorico, di definizione e di individuazione dei soggetti plusdotati, di buone pratiche, di personalizzazione della azione formativa . Ad esempio: “Secondo le stime circa l’8 per cento degli studenti italiani ha un alto potenziale cognitivo. Si tratta di ragazzi con un quoziente intellettivo superiore alla media, a volte oltre 130 punti, i quali dimostrano capacità di apprendimento e curiosità intellettuale molto sviluppate.” Non c’è chiarezza sui dati statistici e indicato quanti in profilo di APC e quanti in profilo di Plusdtazione, affermazione approssimativa e poco descrittiva che cita il numero 130 senza un inquadramento preciso, che li descrive solo parzialmente nelle peculiarità. -all’inizio si cita che vengono definiti in maniera approssimativa “ piccoli geni” “Comunemente definiti « piccoli geni » secondo una definizione semplicistica e fuorviante “ Non c’è alcun riferimento né definizione nella letteratura scientifica a questo riguardo Successivamente lo stesso termine viene utilizzato nella premessa in modo contraddittorio “Il fatto di essere piccoli geni può rendere tali alunni particolari tanto quanto i ragazzi che hanno invece difficoltà caratteriali o di apprendimento.” In questa frase, inoltre viene fatto un paragone (che può generare miti e pregiudizi) tra i plusdotati e altri studenti, che non alcuna evidenza scientifica né di ricerca. Le difficoltà di apprendimento non scaturiscono dalla condizione di Plusdotazione; difficoltà caratteriali non è una definizione. Possono esserci studenti plusdotati con in commorbilità un disturbo dell’età evolutiva (si chiama profilo di Doppia Eccezionalità) che ha un ‘incidenza solamente del circa 10-15 % sulla popolazione scolastica, stessa percentuale che si rileva nella popolazione media. Nessuna ricerca dimostra che i plusdotati, per questa caratteristiche che è su base genetica-biologica, hanno più probabilità di sviluppare un disturbo dell’età evolutiva di altri alunni. Si nasce plusdotati, non lo si diventa, così come ad es. si nasce con DSA, non lo si sviluppa a posteriori. -“Se non adeguatamente seguiti e stimolati, tali alunni possono trovarsi in una condizione di solitudine e nascondere la propria intelligenza per essere considerati uguali agli altri o, addirittura, esprimere la propria curiosità con comportamenti iperattivi, dannosi per sé o per gli altri.” Anche in questo caso le affermazioni sono poco chiare e poco specifiche; in particolare non è corretto scrivere “comportamenti iperattivi” (o si è ADHD o no) e affermare che “possono essere dannosi per sé o per gli altri” non ha evidenza scientifica ed è peraltro offensivo della dignità di questi studenti, oltre a definirli in modo errato alimentando miti e pregiudizi. - “Purtroppo, gli alunni con alto potenziale cognitivo non rientrano appieno nel campo di ap- plicazione delle citate norme “ In questa frase si afferma che “purtroppo” i plusdotati, per promuovere la loro inclusione, non sono stati inseriti nella legge 104 o nella legge 170. Tali leggi sono riferite a specifici profili di funzionamento e afferenti a disturbi diagnosticati che non sono assolutamente pertinenti con il profilo di Plusdotazione. E’ assolutamente scorretto e dannoso pensare di inserirli all’interno di queste norme. In tutto il mondo, compresa l’Europa, gli studenti plusdotati hanno un inquadramento normativo e di intervento specifico per le loro caratteristiche, non assimilabili ad altro. Infatti un grave problema che abbiamo constatato e che stiamo contrastando è proprio quello delle misdiagnosis che subiscono questi bambini/ragazzi. - “In particolare, si prevedono interventi finalizzati all’inclusione scolastica per promuovere, in un contesto emotivo-comportamentale ideale, “Quale valore dare all’affermazione “contesto emotivo-comportamentale ideale”? Sembra si voglia sottendere che abbiano problematicità annesse alla condizione di Plusdotazione, cosa non vera. Se un bambino attiva comportamenti inadeguati, come dimostrano gli studi della Psicologia dell’Età evolutiva, questo spesso avviene per qualsiasi soggetto a causa dell’ambiente non adeguato o supportivo o dalle esperienze vissute, indipendentemente dal proprio profilo. Andando nella sostanza del DDL, avendo ormai in Italia attivato da molti anni progetti pilota, ricerche, progetti specifici sui territori italiani, esperienze, ricerca-azione, formazioni, stesura delle linee guida e tavolo tecnico istituito al Ministero, disseminato, attivato collaborazioni con enti e scuole, attivare una sperimentazione di soli tre anni che poi non indica il proseguio, pare ormai superato. Possiamo fornire una CV dettagliato e corposo a prova di ciò, oltre che ad una bibliografia scientifica di supporto. Inoltre ci sono atti del Parlamento italiano e del MIM che dimostrano che ormai è tempo di adeguarci alle indicazioni della Commissione Europea, approvando le linee guida per rendere sistema efficace e nazionale il riconoscimento di questi studenti. Inoltre non è chiaro e non esplicitato come venga rispettato il diritto di pari opportunità. -Come si svolgerebbe la sperimentazione? Quali scuole e di che ordine e grado sarebbero coinvolte? In quali regioni? Cosa avverrebbe dopo questi tre anni di sperimentazione? La definizione del Comitato scientifico? Esiste già un tavolo tecnico che ha lavorato alacremente e con competenza e che aspetta di veder riconosciuto l’impegno profuso a titolo gratuito per il benessere e il successo formativo di tali studenti. All’interno ci sono esperti , compreso noi, che potrebbero essere consultati. Cordiali saluti Dott.ssa Viviana Castelli Presidente Associazione Nazionale Step-net ODV -Vicepresidente CTS Gifted aps Dott.ssa Mariasole Zurleni Presidente CTS Gifted aps -Segretario Associazione Nazionale Step-net ODV Dott.ssa Anna Maria Roncoroni presidente associazione nazionale AISTAP E.T.S.

 

Ulteriori letture:

- Piccola guida sulla plusdotazione cognitiva (2019)

- Alto potenziale e accelerazione: ancora troppi pregiudizi (2022)

- Riflessioni dal treno a partire da un articolo de Il Post (2023)

 


Nessun commento:

Posta un commento